Statuto dell’Associazione “Architetti delle parole”
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’associazione culturale denominata “Architetti delle parole”
Art. 2 – SEDE e DURATA
L’associazione ha sede attualmente in Costa Masnaga (Lc) 23845 via Roma 3. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 – OGGETTO E SCOPO
L’Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro. L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità. In particolare, essa si propone di:
- promuovere la cultura attraverso il teatro e letture sceniche-teatrali in teatri, auditorium, centri culturali, biblioteche o altri spazi adatti per questo tipo di attività;
- organizzare eventi letterari, ad esempio presentazioni di libri, rassegne, eventi.
- pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere vario materiale;
- sostenere l’interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l’organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, teatrali, musicali e letterari.
- organizzare corsi, workshop, stage, seminari.
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;
- produrre e promuovere opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- favorire l’istruzione e la formazione e le iniziative a favore delle lingue comprese quelle delle minoranze;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all’associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta. L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4- PATRIMONIO ED ENTRATE
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a. dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati;
b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
c. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
d. dai proventi derivanti dall’erogazione di servizi resi agli associati o a terzi, dalla vendita di opere e pubblicazioni prodotte dall’Associazione o da attività commerciali che l’associazione deciderà di intraprendere per reperire le risorse necessarie al conseguimento degli scopi sociali.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art. 5 – SOCI
Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. È garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell’ammissione. I soci non fondatori, possono essere ordinari, se versano annualmente la quota stabilita dall’Assemblea, o sostenitori se volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea ed ha diritto ad un voto all’interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L’associato che intenda recedere dall’ Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. L’associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell’associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota, potrà essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all’associato a mezzo di lettera raccomandata A.R. I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
Art. 7 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea:
Art.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri, eletti dall’assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato per la durata prevista all’atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera, indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Segretario o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno dei componenti del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.
Art. 10 – IL SEGRETARIO
Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell’associazione.
Art.11 – IL TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.
Art. 12 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
Art. 13 – IL BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Art. 14 – AVANZI DI GESTIONE
È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l’arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 17 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile ed alla vigente normativa in materia.
I soci: Carlo Arrigoni
Mattia Cattaneo
Sabrina Lorenzi
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’associazione culturale denominata “Architetti delle parole”
Art. 2 – SEDE e DURATA
L’associazione ha sede attualmente in Costa Masnaga (Lc) 23845 via Roma 3. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 – OGGETTO E SCOPO
L’Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro. L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità. In particolare, essa si propone di:
- promuovere la cultura attraverso il teatro e letture sceniche-teatrali in teatri, auditorium, centri culturali, biblioteche o altri spazi adatti per questo tipo di attività;
- organizzare eventi letterari, ad esempio presentazioni di libri, rassegne, eventi.
- pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere vario materiale;
- sostenere l’interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l’organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, teatrali, musicali e letterari.
- organizzare corsi, workshop, stage, seminari.
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;
- produrre e promuovere opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- favorire l’istruzione e la formazione e le iniziative a favore delle lingue comprese quelle delle minoranze;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all’associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta. L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4- PATRIMONIO ED ENTRATE
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a. dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati;
b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
c. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
d. dai proventi derivanti dall’erogazione di servizi resi agli associati o a terzi, dalla vendita di opere e pubblicazioni prodotte dall’Associazione o da attività commerciali che l’associazione deciderà di intraprendere per reperire le risorse necessarie al conseguimento degli scopi sociali.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art. 5 – SOCI
Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. È garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell’ammissione. I soci non fondatori, possono essere ordinari, se versano annualmente la quota stabilita dall’Assemblea, o sostenitori se volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea ed ha diritto ad un voto all’interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L’associato che intenda recedere dall’ Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. L’associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell’associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota, potrà essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all’associato a mezzo di lettera raccomandata A.R. I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Segretario, nominato dall’Assemblea;
- il Tesoriere, nominato dall’Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea:
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
- delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione; delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti; delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.
Art.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri, eletti dall’assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato per la durata prevista all’atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera, indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Segretario o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno dei componenti del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.
Art. 10 – IL SEGRETARIO
Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell’associazione.
Art.11 – IL TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.
Art. 12 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
Art. 13 – IL BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Art. 14 – AVANZI DI GESTIONE
È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l’arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 17 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile ed alla vigente normativa in materia.
I soci: Carlo Arrigoni
Mattia Cattaneo
Sabrina Lorenzi